Con la sentenza n. 5511 del 20 giugno 2024 il Consiglio di Stato si è soffermato sull’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990, in caso di emanazione di un’ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati, adottata ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 152/2006.
La sentenza in esame ribadisce che tale ordinanza deve essere necessariamente preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, stante la rilevanza dell’eventuale apporto procedimentale che tali soggetti possono fornire, quanto meno in riferimento all’ineludibile accertamento delle effettive responsabilità per l’abusivo deposito di rifiuti.
Tale obbligo sussiste non solo nei confronti dei proprietari dell’area, ma anche nei confronti dell’operatore economico che ha effettuato lo sversamento di rifiuti, considerato
che, se quest’ultimo ha svolto l’attività di sversamento dei rifiuti per un arco temporale delimitato, deve essere messo in condizione di indicare in sede procedimentale i cumuli di rifiuti per il cui sversamento doveva considerarsi effettivamente responsabile.
Come già precisato dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. IV, 14 marzo 2022, n. 1763) e ribadito nella sentenza in commento, l’obbligo della comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati non sussiste quando vi sia già stata una complessa e specifica interlocuzione con l’Amministrazione comunale.
