Newsletter

Eventi

Il Diritto alla Vita e la Tutela Ambientale

La Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Cannavacciuolo and others v. Italy

«Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge». È questo quanto sancito dall’art. 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che, come recentemente specificato dalla giurisprudenza, impone, tra il resto, un obbligo positivo per gli Stati di adottare tutte le misure appropriate per salvaguardare la vita di chi rientra nella loro giurisdizione.

Il 30 gennaio 2025, infatti, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è pronunciata sulla causa Cannavacciuolo and others v. Italy, riguardante lo scarico, l’interramento e l’incenerimento di rifiuti, spesso effettuati da gruppi criminali organizzati, in alcune zone della Regione Campania (c.d. Terra dei Fuochi).

Nello specifico, la Corte si è soffermata sull’interpretazione dell’art. 2 della Convenzione in parola, evidenziando, come detto, disposto normativo trovi applicazione in tutti i contesti caratterizzati da un’attività che, per sua natura, è in grado di mettere a rischio la vita di un individuo, come quella di gestione dei siti di raccolta rifiuti.

A tal fine, tuttavia, precisa ancora la Corte nella sentenza in esame, deve esistere un rischio “reale e imminente” per la vita, ossia, in altre parole, una minaccia grave e sufficientemente accertabile, derivante da un elemento di prossimità sia fisico, sia temporale.

Sebbene sia vero che risulta impossibile elaborare una regola generale su cosa costituisca un suddetto rischio, dipendendo dalla valutazione delle circostanze del caso concreto, quindi, è altrettanto certo che in presenza di attività intrinsecamente pericolose, come quella di gestione dei rifiuti, sorge un obbligo per lo Stato di mettere in atto un quadro legislativo e amministrativo volto a fornire un’efficace deterrenza contro le minacce alla vita, adottando idonee misure di prevenzione e informazione al pubblico. Misure che, nel caso di specie, ad avviso del Giudicante, non sono state adeguatamente poste in essere, nonostante una forma particolarmente complessa e diffusa di inquinamento, tale da rappresentare un rischio per la vita umana.

In conclusione, i Giudici di Strasburgo hanno, da un lato, ritenuto che lo Stato non abbia affrontato le criticità connesse alla c.d. Terra dei Fuochi con la necessaria diligenza, così violando l’articolo 2 della Convenzione e, dall’altro, assegnato all’Italia due anni di tempo per elaborare una strategia globale “che riunisca tutte le misure esistenti o previste, a ogni livello”, istituendo un meccanismo indipendente di monitoraggio delle stesse e una piattaforma di informazione pubblica.

Disclaimer

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica