Con ordinanza dell’11 marzo 2025, la Corte d’Appello di Milano traccia la linea guida per identificare le spese da porre a carico del soggetto che decide di aprire la procedura di eredità giacente e quelle, invece, da porre a carico dell’Erario. In particolare, si afferma il principio di diritto (e di buon senso) che tutte le spese successive, che esulano dall’apertura della procedura dell’eredità giacente, relative alla conservazione del patrimonio ereditario in vista di una successiva accettazione o devoluzione, devono essere anticipate dall’Erario.
Nell’ordinamento italiano esiste l’Istituto giuridico dell’eredità giacente, collocato nel Capo VIII del Titolo I del Codice civile. Ogni qualvolta si apre una successione può capitare che, nell’interregno dei dieci anni dalla morte del de cuius, i chiamati all’eredità non decidano se accettarla o meno ovvero non si abbia contezza di chi siano gli eredi della persona deceduta.
Può capitare anche che terzi, né eredi né creditori del de cuius, possano avere interesse a far valere i propri diritti nei confronti di un bene che costituisce un elemento dell’asse ereditario.
Supponiamo, ad esempio, che Tizia sia comproprietaria con Caio di un terreno, gestito sempre e solo dalla prima da oltre un trentennio come se fosse l’unica proprietaria.
Tizia, al fine di disporre pienamente del bene immobile, decide di promuovere una causa civile nei confronti di Caio volta all’accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione.
Tuttavia, prima che la causa cominci, Caio muore. Tizia, quindi, è costretta a effettuare ricerche per verificare se esistano eredi di Caio poiché non può promuovere, per ovvie ragioni, la causa contro un soggetto deceduto. Le ricerche risultano vane o difficoltose. A questo punto Tizia decide di introdurre, presso il Tribunale del circondario ove si è aperta la successione di Caio, un procedimento per la nomina di un curatore dell’eredità giacente. L’articolo 528 c.c., infatti, prevede due casi di nomina del curatore dell’eredità giacente: d’ufficio o su istanza delle persone interessate.
Nel caso in esame, Tizia ha interesse a chiedere la nomina del curatore dell’eredità giacente di Caio al fine di costituire un soggetto giuridico passivo (la Curatela appunto) da chiamare nel giudizio di usucapione.
Tizia, quindi, presenta ricorso e ottiene l’apertura dell’eredità giacente di Caio per la quale viene nominato il curatore Sempronio.
Quest’ultimo, dopo il giuramento di rito, chiede un fondo spese per cominciare a espletare il proprio mandato in funzione anche della causa di usucapione, fondo che il Tribunale concede e pone, provvisoriamente, a carico di Tizia.
Tizia, diligentemente, versa il fondo spese alla Curatela.
Nelle more dell’instaurazione della causa di usucapione, il curatore inizia a fare la ricostruzione dell’attivo e del passivo, riferita all’eredità di Caio, al fine di individuare creditori e debitori.
Tra i beni ereditari il curatore trova un immobile, diverso da quello oggetto di interesse di Tizia, che è occupato abusivamente da terzi. Per poterlo liberare dovrebbe introdurre una serie di procedure esecutive di sfratto.
Si rivolge, quindi, al Giudice delle Successioni per essere autorizzato a nominare un legale che segua le suindicate cause di sfratto, presentando anche un preventivo di spesa per l’attività del professionista nominando.
Il Giudice accoglie la richiesta del curatore e liquida a favore del legale il compenso per l’espletamento dell’attività professionale.
Fin qui, nulla quaestio.
Ciò che fa “tremar le vene e i polsi” è che il Tribunale pone provvisoriamente a carico di Tizia il pagamento del compenso dell’avvocato della procedura di sfratto. La motivazione è, apparentemente, molto semplice: Tizia ha aperto la procedura di eredità giacente, ergo Tizia deve anticipare tutte le spese relative.
Peccato che Tizia non abbia alcun interesse a iniziare un procedimento di sfratto nei confronti di terzi per recuperare un bene facente parte dell’asse ereditario di Caio diverso dal terreno che intende usucapire.
Attonita dal provvedimento del Giudice, Tizia chiede la revisione allo stesso Tribunale. La richiesta viene rigettata sulla base della seguente motivazione: ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Testo Unico Spese di Giustizia, “ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato”. Tra le spese che la parte richiedente l’apertura dell’eredità giacente deve anticipare rientrano, non solo quelle giudiziarie in senso stretto, ma anche le spese immanenti alla realizzazione dello scopo proprio della procedura di Curatela. Tali spese, se onorate dal richiedente l’apertura dell’eredità giacente, saranno successivamente rimborsate in prededuzione.
Leggendo questa motivazione a Tizia viene un forte timore: dovrà pagare tutte le spese della procedura di eredità giacente, oltre a quelle inerenti alla procedura di sfratto? A quanto ammonteranno? Ci sarà un importo massimo? Ma soprattutto, potrà interrompere la procedura se antieconomica?
Preoccupata, Tizia decide di proporre reclamo avanti alla Corte d’Appello per chiedere la revisione del provvedimento del Tribunale che aveva posto a suo carico tutte le spese della curatela.
La Corte adita emette, quindi, un’ordinanza che, in accoglimento del reclamo, dispone la revoca del provvedimento del Tribunale, affermando il principio secondo cui tutte le spese successive, che esulano dall’apertura della procedura dell’eredità giacente, sono relative alla conservazione del patrimonio ereditario in vista di una successiva accettazione o devoluzione. Tali spese devono, quindi, essere anticipate dall’Erario.
Tizia, quindi, può ora tirare un sospiro di sollievo e decidere se portare avanti la causa di accertamento della proprietà per usucapione senza preoccuparsi delle altre (ignote e imprendibili) spese che gravitano intorno a una eredità di cui non vuole e non deve avere nulla a che fare.
Il caso appena esposto non è frutto di fantasia e mero diletto accademico ma è reale.
L’ordinanza del reclamo è stata emessa in data 11 marzo 2025 dalla Corte d’Appello di Milano (RG. 260/2024 – Volontaria Giurisdizione). Il provvedimento rappresenta, a quanto consta, la prima, se non l’unica, pronuncia che affronta questo spinoso tema delle spese prodromiche all’esecuzione del mandato del curatore dell’eredità giacente in una procedura aperta per volontà del privato e potrà rappresentare una bussola per i Tribunali di tutta Italia per orientarsi in questa materia.
La paradossale soluzione adottata dal Giudice delle Successioni, in prima istanza, riassunta con il motto “chi apre la procedura deve anticipare tutte le relative spese” avrebbe portato alla paradossale situazione in cui aprire una Curatela di eredità giacente avrebbe comportato l’imprevedibilità e l’ingestibilità per il soggetto privato agente dei costi da sostenere, seppur provvisoriamente, in una procedura che, peraltro, non potrebbe neppure essere arrestata per rinuncia della parte stessa, come avviene in tutte le procedure giudiziali.
La Corte d’Appello opera un ragionamento secondo diritto e di buon senso, nell’ottica della salvaguardia dell’Istituto dell’eredità giacente che, diversamente, avrebbe corso il rischio di rimanere stampato solo su carta nel Codice civile.