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L’equivalenza delle tutele del CCNL negli appalti pubblici: L’omessa verifica rende illegittima l’aggiudicazione

In seguito alle modifiche introdotte dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, l’art. 11, comma 2, D.lgs. 36/2023, prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di indicare nei documenti iniziali di gara e nella decisione a contrarre di cui all’art. 17, comma 2, D.lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto di appalto o di concessione.
Ai sensi dell’art. 11, comma 3, D.lgs. 36/2023, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché lo stesso garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.
In questi termini, il Codice dei contratti pubblici consente all’operatore economico di applicare un CCNL differente rispetto a quello indicato dall’amministrazione, a condizione che il contratto collettivo prescelto garantisca tutele almeno equivalenti a quelle del CCNL di settore.
In quest’ultima ipotesi, ai sensi del successivo comma 4 dell’art. 11, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, le stazioni appaltanti devono acquisire la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele e, in quest’ultimo caso, devono verificare il contenuto della predetta dichiarazione con le modalità di cui all’art. 110, D.lgs. 36/2023, in conformità all’Allegato I.01 del Codice, non potendosi, invece, limitare a recepire supinamente la dichiarazione resa dal soggetto aggiudicatario.
E, invero, se, da un lato, mediante l’istituto in parola il legislatore ha inteso riconoscere agli operatori economici una maggiore flessibilità nella propria organizzazione aziendale, quale corollario della libertà di iniziativa economica privata scolpita all’art. 41 Cost., dall’altro, tale facoltà deve contemperarsi con la ineludibile tutela dei lavoratori, la quale postula un’attenta disamina da parte della stazione appaltante circa l’equivalenza delle tutele economiche e normative riconosciute in forza del diverso CCNL prescelto dall’operatore economico.
Sul punto, come recentemente chiarito dal TAR Lombardia, Milano, sez. IV, con la sentenza n. 296 del 30.01.2025, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici sopra richiamate confermano come la determinazione di affidamento/aggiudicazione debba necessariamente essere preceduta dalla verifica della dichiarazione di equivalenza, la quale assume, pertanto, carattere obbligatorio.
Ne deriva, dunque, che l’omessa verifica dell’equivalenza delle tutele del CCNL determina l’illegittimità dell’aggiudicazione.

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